ECCO I RISCHI DELL’IMPRESA COMMITTENTE NELL’APPALTARE SERVIZI A COOPERATIVE PER L’IMPIEGO DI MANODOPERA

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Nel comparto ortofrutticolo è piuttosto frequente il caso in cui un’impresa affidi a una cooperativa, mediante la stipula di un contratto d’appalto, attività cosiddette “labour intensive”, cioè caratterizzate da impiego di personale a contenuto specialistico relativamente basso.

Nonostante l’opzione sia di per sé lecita è, tuttavia, sottile il crinale che la separa dall’eventualità di incorrere nell’intermediazione illecita di manodopera e, in ogni caso, non è esente da rischi di rilievo.

Appalto lecito
Nell’ipotesi in cui un imprenditore stipuli con una cooperativa un contratto d’appalto finalizzato al raggiungimento d’un risultato ben definito e quest’ultima si assuma il rischio d’impresa, eserciti in concreto tutti i poteri datoriali e abbia il potere di organizzare i mezzi necessari all’attività richiesta, il contratto può essere considerato legittimo.
Tuttavia, posto che il rischio di commettere un illecito è alto, è necessario tenere in debito conto i c.d. “indici di genuinità” dell’appalto individuati dal Ministero del lavoro e dalla giurisprudenza. Primo fra tutti è la mancanza, in capo all’appaltatore, della qualifica di imprenditore, rilevabile dalla documentazione fiscale o di lavoro e la carenza di specializzazione o esperienza nel settore di riferimento dell’appalto. Altro elemento di valutazione è l’assenza, in capo alla cooperativa, dell’obbligo di contribuire in maniera significativa al raggiungimento di un determinato risultato fissato nel contratto con una propria organizzazione.
E’ anche essenziale che la cooperativa assuma il rischio di un risultato produttivo autonomo, elemento caratterizzante un’effettiva assunzione del “rischio d’impresa”. Con tale concetto si intende che deve sussistere la possibilità in capo all’appaltatore di non riuscire a coprire, con il corrispettivo pattuito, tutti i costi dei macchinari, dei materiali e della manodopera impiegata e conseguentemente registrare un mancato utile dato dalla differenza fra ricavi e costi. Per inciso si precisa che non può considerarsi rischio d’impresa il fatto di non avere certezza del compenso per eventuali difformità del servizio, poiché questo rischio è connesso a ogni tipo di prestazione d’opera, compresa quella del lavoratore subordinato.

I rischi connessi all’appalto lecito
L’appalto, pur essendo legittimo, espone il committente a una serie di responsabilità. Quest’ultimo, infatti, in solido con la cooperativa, è tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi – comprese le quote del trattamento di fine rapporto – i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti, in relazione al periodo di esecuzione del contratto.
Il legislatore, in pratica, impone all’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da terzi, un preciso onere di controllo, pena il rischio economico di dover rispondere in prima persona delle eventuali omissioni della cooperativa. Chi appalta deve quindi verificare, con estremo scrupolo, che la cooperativa rispetti i presupposti di legge e di contratto collettivo per evitare sia rivendicazioni da parte dei lavoratori impiegati nell’appalto, sia da parte degli enti previdenziali. Di particolare rilievo è anche la responsabilità solidale in materia prevenzionistica per la tutela dell’igiene e la sicurezza sul lavoro.

Appalto illecito
Nel caso in cui, in sede d’ispezione, l’appalto sia considerato non genuino, il rapporto di lavoro per gli enti previdenziali sarà considerato quello intercorrente tra lavoratore e datore di lavoro effettivo, cioè il committente.
A ciò consegue che il personale ispettivo, se sono riscontrate inadempienze contributive, provvede alla determinazione dell’imponibile contributivo dovuto per il periodo di esecuzione dell’appalto, avendo riguardo al CCNL applicabile al committente e al consequenziale recupero. I lavoratori, dal canto loro, possono chiedere, mediante un ricorso giudiziale, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente. Se l’appalto manca dei requisiti necessari per essere considerato lecito l’imprenditore è punito con la sanzione amministrativa di € 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Nell’ipotesi in cui l’appalto illecito sia stato concordato al fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo potrà essere contestato anche il reato di “somministrazione fraudolenta” di cui all’art. 38 bis d.lgs n. 81/2015. La sanzione è quella penale dell’ammenda di € 20 per ciascun giorno di somministrazione. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni amministrative per la somministrazione illecita.

Caporalato
Nel caso in cui venga accertato che il committente, tramite l’accordo con la cooperativa, abbia consapevolmente sfruttato i lavoratori approfittando del loro stato di bisogno si configurerà la fattispecie del reato di “caporalato” previsto dall’art. 603 bis c.p. e punito molto severamente. Se sussistono le condizioni per procedere al sequestro dell’azienda in cui è stato commesso il reato, il giudice può disporre, al posto di questa misura, il controllo giudiziario della stessa se l’interruzione dell’attività’ può avere riflessi negativi sull’occupazione e sul valore economico dell’azienda. In questo caso il giudice nomina uno o più amministratori giudiziari che devono affiancare l’imprenditore per garantire il rispetto delle regole, impedire la reiterazione del reato di sfruttamento e regolarizzare i lavoratori.
Il reato di caporalato è inserito nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001. Pertanto, se il fatto vietato dalla norma è commesso nell’interesse o a vantaggio dell’impresa da parte di un soggetto in posizione apicale o subordinata, risponde anche l’ente, che rischia l’irrogazione di pene pecuniarie severe, nonché una sanzione interdittiva di durata non inferiore a un anno.

Gualtiero Roveda

avvocato

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