PRATICHE SLEALI, SE IL CONTRAENTE DEBOLE NON PUÒ PERMETTERSI DI DENUNCIARE QUELLO FORTE (GDO)

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Il legislatore europeo, con la c.d. “Direttiva UTP” (Unfair Trading Practices Directive *) in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, è intervenuto per contrastare gli effetti pregiudizievoli determinati dagli squilibri nel potere contrattuale tra fornitori e acquirenti. Si stima che il danno, causato da condotte commerciali scorrette in Europa, ammonti a oltre 10 miliardi di euro l’anno e i costi aggiuntivi per chi li subisce a circa 4,4 miliardi di euro **.

È stato anche considerato che le pratiche commerciali sleali hanno impatto negativo non solo sulle imprese in stato di dipendenza economica, ma anche sui consumatori. In una filiera dove vi è una distribuzione inefficiente delle risorse, si creano le condizioni per l’insorgere degli sprechi e questo scenario mette sotto pressione anche i produttori più diligenti, poiché determina una competizione al ribasso dei prezzi. Il fenomeno porta inevitabilmente alla riduzione della qualità dei prodotti che giungono sulle tavole delle famiglie e dei cittadini. In aggiunta, si verifica una compromissione della qualità del processo produttivo che, a sua volta, incentiva pratiche non sostenibili e lo sfruttamento del lavoro.

Il provvedimento *** che ha recepito nel nostro Paese la Direttiva è stato recentemente oggetto di intervento da parte del legislatore ****. È stato affermato il principio, non suscettibile di deroghe, per il quale l’annullamento da parte dell’acquirente di ordini di prodotti deperibili, con un preavviso inferiore a trenta giorni, “deve essere sempre considerato breve”.

Di particolare rilievo è anche la modifica al perimetro della disciplina in esame, che viene estesa anche alle cessioni di prodotti agricoli effettuate da venditori che abbiano sede operativa in altri Stati membri o in Paesi terzi quando l’acquirente è stabilito in Italia. Il legislatore è, evidentemente, intervenuto per evitare che gli acquirenti privilegiassero fornitori non tutelati dalle norme di contrasto alle pratiche sleali e, quindi, prevenire effetti distorsivi della concorrenza tra prodotti nazionali ed esteri. Coerentemente con tale ampliamento della sfera d’applicazione, sono legittimati a presentare denunce all’ICQRF anche i fornitori di Stati membri o Paesi terzi quando l’acquirente ha sede nel territorio nazionale. In ogni caso, ora, anche d’ufficio l’Autorità di controllo potrà verificare se i contratti d’acquisto di beni d’importazione sono conclusi mediante atto scritto, con l’indicazione di tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa.

Allo stato, sulla base dell’esperienza personale, per quanto viene riferito dagli operatori, siamo ben lontani dagli obiettivi che l’ordinamento si è posto. Si ripresenta la situazione che ha determinato il fallimento dell’art. 62 della L. 1/2021: il contraente debole non può permettersi di denunciare quello forte. Le pregiudizievoli conseguenze, determinate dall’asimmetria del potere contrattuale, possono essere attenuate esclusivamente attraverso un severo continuo controllo d’ufficio da parte dell’Autorità incaricata di vigilare. La verifica, ovviamente, non dovrà limitarsi agli aspetti formali del rapporto. Un contratto ben strutturato poco aiuta il contraente debole se lo stato di dipendenza economica gli impedisce di far valere i diritti che da questo scaturiscono. L’appesantimento burocratico, con il relativo costo, imposto agli operatori non si giustifica se non si entra nel merito della gestione concreta dei rapporti negoziali.

Si è, comunque, in attesa che l’ICQRF, come previsto dal decreto in esame, pubblichi in una sezione dedicata all’interno del sito internet del MASAF i provvedimenti sanzionatori inflitti. Un passaggio di rilievo, poiché assimilabile all’approccio adottato, con discreta efficacia, dal legislatore per la tutela dei dati personali. La divulgazione delle sanzioni ha il fine di garantire la trasparenza e la tutela dei diritti degli interessati, agendo da deterrente e creando una maggiore consapevolezza delle implicazioni legali conseguenti alle violazioni.

Gualtiero Roveda

avvocato, giornalista pubblicista

 

 * Direttiva UE 2019/633

** httpss://www.paolodecastro.eu/foto-articoli/271/varie/Binder1.pdf

*** D.lgs. n. 198/2021 che ha abrogato la precedente disciplina introdotta con l’art. 62, L. n. 1/2012

**** D.L. n. 69/2023 convertito con L. 10 agosto 2023, n. 103

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