PRATICHE SLEALI, C’È ANCORA TANTO DA FARE. ALCUNI ESEMPI DI INTERRUZIONE ARBITRARIA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI

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Gli operatori ortofrutticoli, in camera caritatis, continuano a denunciare pratiche commerciali sleali che si verificano all’interno della filiera a causa delle relazioni asimmetriche che caratterizzano il settore.

La problematica, come noto, ha un impatto negativo sulla redditività delle imprese e sulla qualità delle produzioni ortofrutticole. Eppure, non mancano certo le norme, la cui violazione è sanzionata con pene severe, per contrastare il problema e creare un sistema commerciale più equo e sostenibile; in particolare, l’art. 9, della l. n. 192/98 (Abuso di dipendenza economica), considerato da autorevole dottrina come la clausola generale del diritto contrattuale tra imprese e il D. lgs. 198/21 che ha recepito la direttiva UE (Unfair trading practices) in materia di pratiche sleali. Tuttavia, la loro attuazione è complessa e c’è ancora molto lavoro da fare per garantire che vengano rispettate.
Di seguito tre case study che evidenziano un aspetto particolare del fenomeno, quello dell’interruzione del rapporto a discrezione del contraente più forte.
E’ nota agli operatori la vicenda della Celox Trade S.r.l. di Cesena. La società, specializzata nella commercializzazione delle pere, si era strutturata per soddisfare le richieste e i rigidi standard di un’importante impresa della Grande Distribuzione. Il rapporto è durato quasi vent’anni con piena soddisfazione di quest’ultima, come risulta dai documenti raccolti dall’Autorità. È stato, infatti, accertato che i servizi della Celox fossero giudicati molto positivamente dalla committente per il servizio ricevuto, per la continuità della fornitura e per la cura con cui il prodotto era lavorato. Ciò nonostante, la committente, secondo l’AGCM, ha interrotto ingiustificatamente il rapporto commerciale e costretto, di fatto, Celox a cessare l’attività. L’istruttoria dell’Autorità Garante si è chiusa con l’accertamento della violazione dell’art 62 e una sanzione amministrativa a carico dell’operatore della Grande Distribuzione. Il ricorso di quest’ultimo, impugnato dinanzi al TAR, è stato respinto con Sentenza del 26 aprile 2022 n. 5013.
L’art. 62 della L. 1/2021 è stato sostituito dal D.lgs. 198/2021; tuttavia, nonostante la nuova disciplina e pene molto più severe, la reiterazione di condotte sleali non è affatto cessata. Si assiste, ad esempio, all’abuso di clausole penali che addebitano immediatamente una determinata somma “al verificarsi di anomalie e irregolarità qualitative tali da rendere l’articolo non idoneo alla vendita, danni di immagine, etc.” Tale previsione è particolarmente insidiosa, poiché la possibilità di effettuare in contraddittorio la verifica della veridicità delle dichiarate difformità è, in pratica, assai limitata. In un caso, nonostante la presenza di tale clausola che quantificava forfettariamente il danno d’immagine e di clientela, l’impresa della GDO ha chiesto al fornitore un importo di molte decine di migliaia di euro per tali danni conseguenti alla fornitura di una partita di merce giudicata non conforme. Il fornitore non ha ceduto all’imposizione, in quanto certo della pretestuosità della richiesta. Non è, però, mancata la risposta della cliente, espressione di buyer power: il rapporto di fornitura che durava continuamente da alcuni anni, per un fatturato di rilievo, è stato interrotto (delisting).
È di questi giorni un altro drammatico caso di improvvisa, arbitraria, interruzione delle relazioni commerciali tra un operatore della GDO e l’impresa che, da oltre vent’anni, la riforniva di una referenza per una percentuale estremamente significativa del proprio fatturato. Senza preavviso né motivo, non essendovi mai stata alcuna contestazione sui prodotti o sul servizio, la committente ha interrotto da un giorno all’altro gli ordinativi mettendo ovviamente in crisi il fornitore e di riflesso tutti quei soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell’attività dell’impresa.
Ora, si deve considerare assolutamente legittimo per un operatore della Distribuzione cambiare i fornitori, tuttavia ciò deve avvenire senza creare pregiudizio alle imprese che da questi dipendono. Interrompere arbitrariamente una relazione commerciale in atto configura, infatti, senza alcun dubbio una condotta abusiva nei confronti di una controparte commerciale che si trova in stato di dipendenza economica.
Il problema degli squilibri contrattuali e delle loro conseguenze può essere risolto, o per lo meno attenuato, solo attraverso un severo continuo controllo da parte delle Autorità di vigilanza. Per consentire un monitoraggio dell’attività di contrasto è, in particolare, previsto che l’ICQRF pubblichi, su apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole, i provvedimenti sanzionatori inflitti e rediga una relazione annuale sulle attività svolte, indicando anche il numero delle denunce ricevute e delle indagini avviate o concluse nel corso dell’anno precedente. Per ogni indagine conclusa, la relazione dovrà contenere un’illustrazione sommaria del caso, l’esito dell’indagine e la decisione presa, nel rispetto degli obblighi di riservatezza. La pubblicazione di tale documento rappresenterà, senza alcun dubbio, un’occasione per riflettere sull’efficacia del sistema.

Gualtiero Roveda

avvocato, esperto di diritto del lavoro e d’impresa

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