CRESCONO LE FRODI ALIMENTARI. UN PROGETTO DI RIFORMA PREVEDE SANZIONI PIÙ SEVERE

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La Guardia di Finanza di Pescara, in collaborazione con l’ICQRF, nell’ambito di “Stop Fake”, il piano di controlli anticontraffazione e sicurezza attuato secondo il protocollo d’intesa siglato nel 2020 tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha sequestrato 6 tonnellate di arance e clementine perché prive di indicazioni ed etichette sulla provenienza.

Solo nel 2020, secondo quanto rileva l’ICQRF, ci sono state 159 notizie di reato e 4.119 contestazioni amministrative, per un totale di 22 milioni di kg di merce sequestrata che sfiora un valore di oltre 21 milioni di euro.
Le statistiche evidenziano che le frodi, in ambito alimentare, sono un fenomeno in espansione, acuito dalla crisi economica e dalla pandemia. Una recente analisi condotta da due agenzie di stampa, Adnkronos e Expleo, ha evidenziato come, in un quadro di sostanziale diminuzione del numero totale dei reati accertati ci sia, invece, una crescita degli illeciti in campo agroalimentare.
In materia, è fermo da un paio d’anni un disegno di legge (A.C. 2427) che potrebbe costituire un serio strumento di contrasto all’illegalità del comparto. Il testo riprende, in larga parte, i contenuti del progetto elaborato dalla Commissione, presieduta dal magistrato Gian Carlo Caselli. I principali obiettivi della riforma sono la modifica dei reati agroalimentari per adeguare la disciplina punitiva al cambiamento del sistema di produzione, trasformazione e vendita e l’individuazione di strumenti idonei a contrastare fenomeni particolarmente gravi di frode alimentare, che si manifestano attraverso condotte illecite, svolte in forma stabile e organizzata, nell’ambito delle attività d’impresa. Sotto quest’ultimo aspetto, le nuove disposizioni dovrebbero modificare la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/01, attraverso la previsione di un modello organizzativo di gestione e controllo, specifico per le imprese alimentari, finalizzato alla prevenzione dei reati tipici del settore e l’integrazione del catalogo dei “reati presupposto”.
Come noto il d.lgs. 231/01, per quanto di interesse, ha introdotto nel sistema giuridico italiano la “responsabilità amministrativa dipendente da reato” delle società, per una serie di condotte illecite puntualmente indicate dalla normativa, quando queste sono commesse da una persona fisica con lo scopo di favorire la società con la quale è in rapporto. Alla responsabilità personale del soggetto, autore del reato, si affianca così quella amministrativa, accertata in sede penale, della società che il legislatore considera, in senso omissivo o commissivo, partecipe della condotta delittuosa. La disciplina prevede sanzioni severe, espresse in quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L’importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. La sanzione pecuniaria potrà quindi essere ricompresa in un range compreso tra euro 25.800 e 1.549.000. Nello stabilire la sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Successivamente definisce l’importo della quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione. Sono previste anche sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza.
Allo stato il d.lgs. 231/2001 prevede tra i “reati presupposto”, di rilievo per il settore alimentare, la “Frode nell’esercizio del commercio” (art. 515 c.p), la “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” (art. 516 c.p.), la “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” (art. 517 c.p.), la “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” (art. 517 ter c.p.), la “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” (art. 517 quater).

Gualtiero Roveda

Avvocato, esperto Diritto di impresa e del lavoro

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