ASSICURARE I REDDITI ANCHE IN ORTOFRUTTA? SEMBRA FACILE…

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Mi ha molto incuriosito il commento di Lorenzo Frassoldati pubblicato sul CorriereoOrtofrutticolo.it del 23 febbraio dal titolo “In Spagna si indaga sui prezzi bassi da noi solo chiacchiere. Arriva l’assicurazione sul reddito ma solo per i cereali” (leggi news). Lorenzo inizia, raccontando come in Spagna il governo abbia aperto una inchiesta su eventuali irregolarità sul crollo dei prezzi dell’ortofrutta, a cui sarebbero corrisposti aumenti ingiustificati della GDO. Ricordo, che inchieste di questo tipo sono state fatte in passato anche in Italia e sempre con scarso successo, perché se non ci sono estremi di reato, niente può fare il governo per far aumentare i prezzi se non contare sulla sua moral suasion. Lorenzo denuncia, quindi, l’inerzia del nostro governo di fronte alle recenti accuse di speculazione per l’aumento dei prezzi dell’ortofrutta e si lamenta che il ministro Martina abbia annunciato, in pompa magna, la prima assicurazione sui ricavi per il settore cerealicolo, mentre certamente ne avrebbe più bisogno quello ortofrutticolo, caratterizzato da andamenti più instabili dei prezzi.

Questa iniziativa del Ministero, con il supporto di ISMEA, mi ha incuriosito perché l’art. 39 “Strumento di stabilizzazione del reddito” del Reg. 1305/2013, il secondo Pilastro della PAC, stabilisce che il sostegno, attraverso contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione (le assicurazioni) è possibile solo “…se il calo del reddito è superiore al 30% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti…..). Reddito, vale a dire ricavi meno costi di tutte le colture in corso nell’azienda, e sotto la condizione che il calo sia superiore al 30% di quello medio annuo nei tre anni precedenti. Questa norma non è stata ancora applicata in Italia, mentre lo è proprio in Spagna, perché ci sono difficoltà a misurare la caduta di reddito secondo criteri standard, a delimitare l’area delle imprese che potrebbero essere state colpite dalla caduta di reddito oltre i limiti stabiliti, perché le società di assicurazione hanno difficoltà a individuare i criteri per fissare il livello di rischio e i relativi premi di copertura, perché anche il Ministero incontra difficoltà a valutare l’ammontare dei fondi necessari per dare attuazione a detta misura.

Sono andato allora sul sito del Ministero dove, oltre alla notizia stampa, ho trovato anche delle slide che illustrano l’intervento. Intanto, come diceva Frassoldati, la misura prevede un contributo del 65% da parte del Ministero sul premio assicurativo a copertura del rischio di una riduzione del 20% del ricavo per ettaro delle colture cerealicole rispetto alla media triennale. L’ISMEA interviene sulla misura concedendo la riassicurazione di garanzia alle società assicurative che volessero attivare questo tipo di polizza. Nella seconda slide c’è però un piccolo riquadro che stabilisce che questo tipo di intervento deve rispettare il limite “de minimis” degli aiuti di Stato , vale a dire non superare i 15 mila euro di contributi in tre anni per singola azienda, per essere in regola con le norme UE. Insomma, se l’azienda cerealicola avesse anche beneficiato, per esempio, degli aiuti previsti per aver aderito a contratti di filiera, per i quali il Ministero ha stanziato 10 milioni di euro, sempre sottoposti al regime “de minimis”, l’ammontare complessivo dei contributi ricevuti sul premio assicurativo dovrebbe essere contenuto entro i 15 mila euro di cui, come massimo, l’impresa potrebbe beneficiare. Nella notizia stampa del Ministero si parla di uno stanziamento ad hoc di 10 milioni di Euro per il 2017 che, però, non si capisce da dove salta fuori.

Certamente, secondo i conti riportati nelle slide, per cui a fronte di un costo assicurativo per ettaro, stimato per l’agricoltore in 17,79 euro/ha, l’eventuale indennizzo, se arrivasse a coprire la totale perdita di ricavo, potrebbe essere di 372 euro/ha, la misura appare molto conveniente, tuttavia non bisogna dimenticare il limite “de minimis”, a cui è sottoposto l’ammontare dell’intervento pubblico e la risposta che daranno le società di assicurazione. Inoltre, bisogna ricordare che l’art. 39 del Reg. 1305/2013 giustifica il sostegno al reddito solo se la perdita di reddito supera il 30% e stabilisce che gli indennizzi versati dal fondo di mutualizzazione (le assicurazioni) devono essere inferiori al 70% della perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza. Nel caso di aziende cerealicole a monocoltura, e ce ne sono nel Sud, bisognerà stare molto attenti a non superare questi limiti, perché altrimenti nemmeno la clausola “de minimis” potrà evitare di considerare questa misura un aiuto di Stato.

Non so se vale la pena chiedere che la stessa misura venga estesa all’ortofrutta, forse è meglio chiedere che, finalmente, venga applicato a tutti l’art. 39 del Reg. 1305/2013.

Corrado Giacomini

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