OBBLIGO INDICAZIONE ORIGINE POMODORO IN ETICHETTA, RABBONI (OI) D’ACCORDO: “TUTELIAMO IL MADE IN ITALY”

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“Accogliamo positivamente l’impegno del Governo italiano per l’introduzione dell’obbligo dell’indicazione dell’origine del pomodoro in etichetta e siamo, da subito, disponibili al confronto per adottare un provvedimento che tuteli il Made in Italy e i consumatori e valorizzi ulteriormente la qualità della produzione del Nord Italia”.

Questo il commento di Tiberio Rabboni (nella foto), presidente dell’OI Pomodoro da Industria del Nord Italia, all’approvazione da parte della Commissione agricoltura di una risoluzione proposta dal deputato Giuseppe Romanini con la quale si impegna il Governo a “convocare con la massima sollecitudine un tavolo di confronto con tutti i soggetti della filiera del pomodoro da industria” con l’obiettivo di “adottare i provvedimenti necessari al fine di estendere anche a questo settore l’obbligo di indicare in etichetta il Paese di produzione e l’origine della materia prima, sulla falsariga di quanto già fatto per i prodotti lattiero-caseari, per il riso e il grano duro, ma anche a farsi parte attiva affinché sia esteso a livello comunitario l’obbligo di utilizzare esclusivamente pomodoro fresco per la produzione di passata, così come già avviene in Italia”.

“I contenuti della risoluzione proposta dal deputato Romanini ci hanno visto da subito concordi – commenta Rabboni – perché tutta la filiera del pomodoro da industria del Nord Italia è decisamente a favore dell’introduzione dell’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta anche per il nostro settore, tanto da essere disponibili ad un progetto sperimentale di etichettatura volontaria in collaborazione e con il sostegno del ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali”.

Nello specifico l’OI chiede che a livello europeo – come proposto in occasione dell’audizione alla Commissione agricoltura della Camera di fine giugno – sia introdotto l’obbligo di indicazione del Paese di origine della materia prima agricola utilizzata, con la facoltà per i produttori di utilizzare una delle seguenti diciture: “singolo Paese di origine europeo”, se tutta la materia prima giunge da un unico Paese; “origine in Ue”, quando la materia prima agricola proviene da due o più Paesi dell’Ue, ma solo da essi; “origine Extra Ue”, quando anche solo una quota della materia prima proviene da Paesi ExtraUe; “origine in un singolo Paese Extra-Ue” quando la materia prima proviene da uno specifico Paese Extra-Ue.

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