PRATICHE SLEALI, FEDAGRO IN SENATO: SERVONO AGGIUSTAMENTI, TANTE CRITICITA’

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Il presidente di Fedagromercati Confcommercio Valentino Di Pisa e il vicepresidente Aurelio Baccini sono stati questa mattina in Senato, davanti all’ufficio di presidenza della IX commissione agricoltura, per un’audizione sul tema delle pratiche sleali commerciali, aspetto molto sentito dalla categoria ma più in generale da tutta la filiera.

Il loro intervento ha riguardato in particolare il disegno di legge n. 1138 (d-l 63/2024 – Agricoltura e imprese di interesse strategico) per il quale hanno poi consegnato un documento.

“Condividiamo gli obiettivi generali, ma serve una declinazione mirata sull’attività mercatale. Per questo, abbiamo esposto le criticità dell’applicazione del decreto sulle pratiche sleali e del Disegno di legge in discussione che rischia di avere ripercussioni pesanti sull’attività commerciale dei grossisti ma anche di tutti gli stakeholder, inclusi dettaglianti e ambulanti”, riassume Di Pisa. “C’è poca conoscenza di questo tema sia a monte che a valle della filiera, ma il rischio che si creino problemi e difformità a valle della supply chain è forte. Fedagro è per questo al lavoro per coinvolgere la Confcommercio nazionale, nella consapevolezza che la normativa tocca da vicino l’intero settore agroalimentare, e non solo”.

La Commissione ha invitato Fedagro a presentare degli emendamenti entro metà giugno.

Baccini e Di Pisa durante un momento dell’audizione

Ma cosa c’è scritto nella nota consegnata dalla Federazione dei grossisti?

“Il Decreto Legge 63/2024, che prevede un rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali nell’ambito dei mercati all’ingrosso, acuisce criticità e problematiche già delineate con l’entrata in vigore del D.Lgs. 198/2021, norma assolutamente legittima nei contenuti ma la cui declinazione sul sistema dei mercati all’ingrosso ha di fatto reso notevolmente difficile lo svolgimento della normale attività lavorativa”, si legge nelle prime righe.
A seguire, l’elenco dei principali punti critici:

Conto commissione
Nei mercati all’ingrosso è piuttosto diffuso (circa l’70% degli arrivi complessivi) il contratto di commissione (art.1731 del codice civile), in base al quale il grossista (commissionario) è incaricato di vendere prodotti agricoli a nome proprio ma per conto di un produttore (committente), in cambio di una provvigione.
Il conto commissione, normato anche dalle Leggi Regionali che disciplinano il commercio nei centri agroalimentari e nei mercati all’ingrosso e dai Regolamenti di Mercato, non rientra nella cessione di prodotti agricoli, pertanto non è soggetto all’applicazione del D.Lgs.198/21. La mancata precisazione che tale fattispecie resta esclusa dall’ambito di applicazione della nuova normativa ha determinato
non pochi dubbi e perplessità.

Disinformazione sulla nuova normativa a monte e a valle della filiera
A monte della filiera, la disinformazione sul D.Lgs.198/2021, da parte dei produttori, fornitori di prodotti ortofrutticoli, implica che ancora oggi la quasi totalità delle forniture di prodotti ortofrutticoli, giunga priva dell’accordo quadro (ad eccezione di quelle che ricadono nella fattispecie del conto commissione).
Anche a valle della filiera , si segnala analoga situazione, tanto che la maggior parte degli accordi redatti dagli operatori grossisti non vengono restituiti sottoscritti dalla parte acquirente.
In questo contesto, le aziende grossiste insediate nei mercati all’ingrosso, per le quali il nuovo decreto prevede un rafforzamento dei controlli, si trovano in una posizione intermedia alquanto difficile e per di più nel doppio ruolo di acquirenti e fornitori.

Accordo quadro di fornitura
Nell’ambito della fornitura di prodotti da parte degli operatori dei mercati agli acquirenti (microimprese, dettaglianti e ambulanti), data la tipicità e peculiarità del nostro lavoro, caratteristicamente basato, alla stregua di una vendita al consumatore finale, su acquisti di impulso ed immediati, non vi è quasi mai una
reale possibilità di programmazione delle vendite, né in termini di tipologia dei prodotti né tantomeno di definizione dei clienti.
Pertanto l’obbligo della forma scritta si potrebbe osservare solo mediante un accordo quadro totalmente generico, da renderlo pressochè inutile, anche in ragione del fatto che tutti gli elementi previsti dall’accordo quadro (quantità, caratteristiche prodotto, prezzi, termini di pagamento etc…) sono già presenti sia nei documenti di trasporto che nella fattura di vendita (entrambi ritenuti equipollenti dall’art.62 del D.L.1/2012).
Il Decreto prevede che nel caso in cui il pagamento avvenga contestualmente alla consegna della merce, non si rientra nell’obbligo dell’accordo quadro o del contratto singolo; ma nei mercati ciò avviene nel 10 massimo 15% delle transazioni.

Discriminazione tra imprenditore privato e cooperative/OP
L’obbligo della forma scritta non è previsto per i conferimenti da parte di imprenditori agricoli a cooperative o organizzazioni di produttori di cui essi sono soci, discriminando di fatto l’imprenditore privato.

Mirko Aldinucci
m.aldinucci@corriereortofrutticolo.it

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